Di seguito il testo sulle “Integrazioni alla legge contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica” del 29 settembre 1940.

Vedi anche 13 luglio 1939 – Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti

Integrazioni legge disciplina cognomi
Il Ministro degli interni invita tutti i prefetti al tassativo rispetto delle leggi razziali, gli ebrei devono essere separati dai cittadini italiani.

Legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n.1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico
Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. – I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell’art. 8, ultimo, comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall’art. 158, ultimo comma del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi.

Art. 4. – I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell’art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238*, sull’ordinamento dello stato civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Grandi, Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

[Nota]*
L’art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 recita: “In nessun caso possono essere attribuiti, in Via di cambiamento del precedente cognome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l’atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, cognomi che sono denominazioni di località‚ casati iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari.”