Legge per il rinnovo dell’Amministrazione Pubblica del 7 Aprile 1933

7 Aprile 1933 – Legge per il rinnovo dell’Amministrazione Pubblica.
Pubblicazione delle legge – 7 Aprile 1933 – Legge per il rinnovo dell’Amministrazione Pubblica.

Ecco il testo della legge “7 Aprile 1933 – Legge per il rinnovo dell’Amministrazione Pubblica”


Articolo 1

1) Per rinnovare l’amministrazione pubblica e semplificarne la gestione, gli impiegati pubblici, secondo le seguenti disposizioni, potranno essere licenziati anche qualora vi siano norme contrarie nella legislazione vigente.

2) Ai fini dell’applicabilità di questa legge sono considerati impiegati pubblici:

A. Funzionari diretti ed indiretti del Reich.

B. Funzionari diretti ed indiretti dei Länder.

C. Funzionari delle Amministrazioni e delle Federazioni Locali.

D. Funzionari delle Corporazioni Pubbliche, delle Istituzioni e delle imprese equivalenti.

Le disposizioni si applicano anche agli impiegati dell’ Assicurazione Sociale che abbiano lo status di dipendenti pubblici.

Articolo 2

1) Gli impiegati pubblici entrati in servizio dal 9 novembre 1918 senza possedere i necessari requisiti, come il grado di istruzione o altre qualifiche richieste, saranno licenziati. Agli impiegati pubblici licenziati verrà comunque corrisposto il salario per i tre mesi successivi al licenziamento.

2) Tutti questi soggetti non potranno reclamare alcun tipo di pensione o godere di eventuali benefici di legge acquisiti precedentemente, né potranno conservare alcun titolo o grado, o indossare uniformi o decorazioni.

Articolo 3

1) Gli impiegati pubblici che non sono di discendenza ariana verranno pensionati e qualora siano pubblici ufficiali onorari, verranno privati del loro status.

2) Il paragrafo 1. di questo Articolo 3 non si applica agli impiegati pubblici in carica dal 1° Agosto 1914 che durante la Grande Guerra abbiano combattuto al fronte per il Reich tedesco o per i suoi Alleati, o i cui genitori o figli siano caduti nella Grande Guerra. Ulteriori eccezioni possono essere consentite dal Ministro degli Interni del Reich di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica interessata o con le più alte cariche dello Stato connesse all’Amministrazione presso cui l’impiegato pubblico presta servizio.

Articolo 4

Gli impiegati pubblici le cui precedenti attività politiche non diano la certezza che essi siano in grado di dedicare tutte le loro forze al bene dello Stato Nazionale, potranno essere licenziati dal servizio.

Il Cancelliere del Reich: Adolf Hitler,
Il Ministro del Reich per gli Interni: Wilhelm Frick,
Il Ministro delle Finanze: Graf Schwerin von Krosik

Immagine in copertina: La pubblicazione ufficiale della legge.